Tutela del viaggiatore in caso di cancellazione voli e ritardo treni

La cancellazione improvvisa di un treno o di un volo oppure una partenza ritardata rispetto all’orario previsto, possono causare notevoli disagi, sia dal punto di vista organizzativo che economico. Tuttavia, il passeggero non è privo di tutele. Esistono normative europee e nazionali che garantiscono il diritto al rimborso e, in determinati casi, anche il risarcimento dei danni subiti. 

Lo Studio Russo Legal Advisory è in grado di assisterti per ottenere rimborsi, compensazioni e risarcimenti, offrendoti consulenza e assistenza personalizzata per la tutela dei tuoi diritti. 

Cancellazione del volo

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 disciplina i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato nel territorio Europeo.  Lo stesso è, infatti, applicabile ai passeggeri in partenza da aeroporti situati in Paesi membri dell’UE e ai passeggeri in partenza da aeroporti esteri e in arrivo nell’UE, con voli operati da compagnie europee. 

In caso di cancellazione del volo, i passeggeri hanno diritto: 

  • al rimborso integrale del prezzo del biglietto entro 7 giorni; 
  • oppure ad un volo alternativo, verso il punto di partenza iniziale o verso la destinazione finale, non appena possibile e a condizioni comparabili. 

Il viaggio di andata e quello di ritorno sono sempre considerati due voli distinti, anche se acquistati con un’unica prenotazione. 

La compagnia aerea è, peraltro, tenuta a fornire pasti, bevande, pernottamento e trasporto da/per l’aeroporto, qualora il volo alternativo sia rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato. 

Ma non è tutto!!

Se la cancellazione del volo non è dovuta a circostanze eccezionali, non evitabili anche adottando tutte le misure del caso, il passeggero ha anche diritto ad una compensazione pecuniaria pari a: 

  • € 250,00 per le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 km; 
  • € 400,00 per le tratte all’interno dell’UE oltre 1.500 km e per tutti i voli compresi tra 1.500 e 3.500 km;
  • € 600,00 per le tratte aeree non rientranti nei punti precedenti e, dunque, per voli oltre 3.500 km con partenza o arrivo extra-UE. 

La compensazione pecuniaria è, però, esclusa, se il passeggero è stato informato della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, ovvero sette giorni prima e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo previsto; ovvero meno di sette giorni prima e gli sia stato offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.  

Volo ritardato

Le Compagnie aeree garantiscono il diritto all’assistenza anche qualora possano ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato rispetto all’orario di partenza previsto.  

Quando il ritardo è, poi, di almeno cinque ore, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo pieno del biglietto, entro 7 giorni. 

Giurisdizione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 marzo 2025 n. 8802 hanno ribadito che “Il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il Regolamento n. 1215/2012. Pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto”. 

Secondo la citata giurisprudenza, la competenza territoriale è determinata dal domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, dal Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo.  

Invece, il giudice avente giurisdizione per le domande di risarcimento per danni supplementari è individuato dall’art. 33 della Convenzione di Montreal in tre fori alternativi a scelta dell’attore:  

  • nel territorio di uno degli Stati parti in causa,  
  • davanti al Tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto,  
  • davanti al Tribunale del luogo di destinazione. 

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18257 del 2019, hanno affermato, altresì, che nel caso di acquisto online di biglietti per il trasporto aereo internazionale, da parte di cittadini italiani domiciliati in Italia, la giurisdizione per l’azione risarcitoria può essere radicata nel domicilio dell’acquirente, trattandosi di criterio concorrente con quello di destinazione del viaggio e del domicilio del vettore aereo. 

Reclami

Prima di adire le Autorità Giudiziarie il passeggero è tenuto a trasmettere l’istanza di rimborso alla Compagnia aerea presso cui ha acquistato il biglietto per il viaggio cancellato o per il quale ha subito il ritardo. 

In caso di mancata risposta ovvero di diniego di rimborso, è possibile presentare formalmente un reclamo agli Organismi Nazionali Responsabili (NEBs) dello Stato UE da cui il volo è partito in caso di voli europei; ovvero dello Stato UE in cui il volo è atterrato se il disservizio è relativo a voli in partenza da Stati no UE con destinazione aeroporti europei.  

L’Organismo Responsabile Italiano è l’ENAC. 

Di seguito trovi i link delle principali compagnie aeree per presentare il tuo reclamo o, se preferisci, puoi rivolgerti direttamente ad uno dei nostri consulenti legali:

Ritardi, coincidenze perse e soppressione treni

Il Regolamento UE 2021/782, entrato in vigore il 07 giugno 2023, aggiorna la precedente normativa Comunitaria del 2007 e stabilisce i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. 

In caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il passeggero ha diritto: 

  • al rimborso integrale del biglietto; 
  • oppure ad un trasporto alternativo verso la destinazione finale, non appena possibile ovvero in una data successiva a discrezione del passeggero. 

Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere un indennizzo in caso di ritardo se non gli è stato rimborsato il biglietto, pari al:  

  • 25% del prezzo del biglietto per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti; 
  • 50% del prezzo del biglietto per ritardi pari o superiori a 120 minuti. 

L’indennizzo è escluso se il passeggero è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo stimato proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti. 

L’impresa ferroviaria, per i ritardi oltre i 60 minuti è, peraltro, tenuta a fornire pasti, bevande, pernottamento e, se il treno è bloccato sui binari, il trasporto alla stazione ferroviaria più vicina.  

Anche in questo caso, se preferisci, puoi rivolgerti direttamente ad uno dei nostri consulenti legali che sarà lieto di supportati nella tua richiesta di rimborso.

Risarcimento danni ulteriori

Il trasportatore è responsabile nei confronti del viaggiatore, salvo circostanza esterne non prevedibili e la colpa del viaggiatore, per i danni subiti a causa della soppressione, del ritardo o della mancanza di una corrispondenza.  

In tali ipotesi è, dunque, possibile avanzare richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, come:  

  • Spese di alloggio, trasporti aggiuntivi, pasti; 
  • Mancata partecipazione ad eventi o coincidenze perse; 
  • Danno da vacanza rovinata, dimostrando il danno subito e il nesso causale con la cancellazione o il ritardo.  
Scarica il Regolamento (CE) n. 261 del 2004

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