Principio di equivalenza nel nuovo codice appalti

L’Allegato I.01 al Codice dei Contratti Pubblici entrato in vigore lo scorso 31 dicembre, ha rafforzato il principio dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali (CCNL) di settore al personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, stabilendo le modalità per l’individuazione del CCNL applicabile e i criteri di verifica dell’equipollenza.

Il legislatore ha stabilito che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture negli appalti pubblici deve essere applicato il CCNL e territoriale di lavoro sottoscritto dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione al settore e al territorio oggetto dell’appalto.

In particolare, la norma impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto di appalto e di valutare l’equivalenza dei contratti eventualmente indicati dagli operatori economici in sede di affidamento, pena l’irrogazione di sanzioni e l’applicazione di ritenute.

Obblighi stazione appaltante

Le stazioni appaltanti sono tenute ad identificare nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, l’attività da eseguire mediante indicazione del codice ATECO e il CCNL applicabile al personale impiegato, previa valutazione: 

  • della connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
  • del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. 

Le stazioni appaltanti non possono imporre, a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato CCNL quale requisito di partecipazione in quanto, l’art. 11 commi 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 provoca inevitabilmente una limitazione della libertà di organizzazione aziendale e non può, dunque, essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo. 

Applicazione di un diverso CCNL da parte dell’appaltatore

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta, previa trasmissione della dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, il differente CCNL che intendono applicare, purché garantiscano ai dipendenti impiegati nella gara le medesime tutele previste dal CCNL della stazione appaltante.

Il Correttivo chiarisce che ai fini della valutazione e della dichiarazione di equivalenza, si tenga conto dei seguenti criteri economici

  1. retribuzione tabellare annuale; 
  2. indennità di contingenza;
  3. elemento distinto della retribuzione (EDR);
  4. eventuali mensilità aggiuntive;
  5. eventuali ulteriori indennità previste.

e dei seguenti parametri normativi

  1. disciplina concernente il lavoro supplementare;
  2.  clausole relative al lavoro a tempo parziale;
  3. disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
  4. disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
  5. durata del periodo di prova;
  6. durata del periodo di preavviso;
  7. durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
  8. disciplina dei casi di malattia e infortunio, con riferimento al riconoscimento delle integrazioni delle indennità;
  9. disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l’astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
  10. monte ore di permessi retribuiti;
  11. disciplina relativa alla bilateralità;
  12. obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, formazione in salute e sicurezza sul lavoro, formazione di primo ingresso e aggiornamento periodico;
  13. previdenza integrativa;
  14. sanità integrativa.

Presunzione e valutazione di equivalenza

Spetta alla stazione appaltante valutare l’equivalenza del CCNL indicato dagli operatori economici nei documenti di gara, rispetto a quello identificato nei bandi, negli inviti e nella decisione a contrarre.  

A tal fine, si considerano equivalenti le tutele garantite da i) CCNL e territoriali di lavoro sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali più rappresentative, anche se con organizzazioni datoriali diverse; ii) CCNL attinenti al medesimo sottosettore e coerenti con la dimensione o la natura giuridica dell’impresa. 

Le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele anche qualora il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando di gara e nell’invito e quando gli scostamenti sono marginali. 

Uno scostamento superiore al 30%, in termini retributivi o contributivi, è indice di mancata equivalenza.  

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) svolgono un ruolo cruciale nel fornire indicazioni operative e nel supportare le stazioni appaltanti nella corretta applicazione del principio.   

Conseguenze in caso di violazione

In caso di mancata applicazione di un CCNL conforme o equivalente, si applicano le seguenti misure. 

  1. In caso di mancato pagamento dei contributi: 
  • La stazione appaltante può trattenere dal certificato di pagamento gli importi corrispondenti per versarli direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;
  • E’ prevista una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, svincolabile soltanto in sede di liquidazione finale, ovvero dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
  1. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni: 
  • il Responsabile Unico del Progetto (RUP) invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni;
  • In caso di mancata contestazione, formale e motivata nel termine di quindici giorni, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, trattenendo l’importo dalle somme dovute all’operatore economico.

Una sfida per gli operatori economici e le PA

Il principio di equivalenza dei CCNL rappresenta un elemento centrale nella strategia di tutela del lavoro e di garanzia della concorrenza negli appalti pubblici.

Se da un lato le imprese sono chiamate a conformarsi a standard elevati di trattamento economico e normativo, dall’altro le PA devono dotarsi di strumenti idonei per la verifica, il controllo e il monitoraggio.

Il nuovo quadro normativo non solo rafforza le tutele dei lavoratori, ma contribuisce anche a una maggiore qualità e sostenibilità nei servizi pubblici affidati tramite appalto.

Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi post

Categorie

Ultimi commenti

Nessun commento da mostrare.